Il Conto Energia è una legge che incentiva la produzione di energia elettrica alternativa fotovoltaica. Viene stipulato un contratto tra Stato e produttore di energia nel quale lo Stato si impegna per 20 anni ad acquistare energia dal produttore con tariffe molto vantaggiose per il produttore.
Il conto Energia è lo strumento che permette di investire in energia alternativa fotovoltaica con la sicurezza di riuscire a ripagare il proprio investimento in un periodo minore del contratto. In Stati che ci hanno preceduto nell’applicazione del Conto Energia (Germania).
Il suddetto conto è visto come uno strumento finanziario con un rendimento tra il 5 e il 10% annuo.
Non vengono pagate imposte per impianti fino a un massimo di 20 kWp. Ciò significa che gli introiti provenienti dal Conto Energia non sono tassabili per impianti fino a 20 kWp.
La tariffa incentivante dell’impianto è determinata in funzione della classe di potenza, della tipologia dell’impianto (grado d’integrazione) e dell’anno di entrata in esercizio dell’impianto (decresce nel tempo). La tariffa può essere incrementata del 5 % in casi particolari codificati nell’articolo 6, comma 4.
La tariffa può essere incrementata fino ad un massimo del 30 % a titolo di premio per l’efficienza energetica.
Tariffe (€ / kWh) per impianti in esercizio entro il 31 dicembre 2009 (Art. 6)
|
Potenza nominale dell’impianto P (kW) |
Non integrato | Parzialmente integrato | Integrato |
|---|---|---|---|
| 1 > P < 3 | 0,392 | 0,431 | 0,480 |
| 3 > P < 20 | 0,372 | 0,412 | 0,451 |
| P > 20 | 0,353 | 0,392 | 0,431 |
L’incremento vale:
per impianti non integrati, ricadenti nelle righe B e C (maggiori di 3 kW),
il cui SR acquisisce – per l’impianto fotovoltaico - il titolo di
autoproduttore ai sensi del Dlgs n.79/1999;
per impianti il cui SR è una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
per impianti integrati in superfici esterne di involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
per impianti il cui SR è un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
I suddetti incrementi non sono tra loro cumulabili
L’energia prodotta dagli impianti FTV ha diritto all’incentivazione per un periodo di 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti (tariffe anni 2007 e 2008 riportate nel DM).
Le tariffe, per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, saranno decurtate del 2 % rispetto al valore di riferimento degli anni 2007 e 2008, per ciascuno degli anni successivi al 2008.
Il valore della tariffa è costante in moneta corrente per tutto il periodo dell’incentivazione.
Con successivi decreti (a partire dal 2009) MSE e MATT provvederanno ad aggiornare il quadro delle tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 2010.