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Il Conto Energia

Cenni sulle incentivazioni statali in Conto Energia

Il Conto Energia è una legge che incentiva la produzione di energia elettrica alternativa fotovoltaica. Viene stipulato un contratto tra Stato e produttore di energia nel quale lo Stato si impegna per 20 anni ad acquistare energia dal produttore con tariffe molto vantaggiose per il produttore.

Il conto Energia è lo strumento che permette di investire in energia alternativa fotovoltaica con la sicurezza di riuscire a ripagare il proprio investimento in un periodo minore del contratto. In Stati che ci hanno preceduto nell’applicazione del Conto Energia (Germania).

Il suddetto conto è visto come uno strumento finanziario con un rendimento tra il 5 e il 10% annuo.

Imposte sul guadagno

Non vengono pagate imposte per impianti fino a un massimo di 20 kWp. Ciò significa che gli introiti provenienti dal Conto Energia non sono tassabili per impianti fino a 20 kWp.

TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI AMMESSI ALL’INCENTIVAZIONE

  • b1) Non integrato (impianto al suolo o diverso dalle seguenti tipologie)
  • b2) Parzialmente integrato (secondo regole predefinite)
  • b3) Integrato (secondo regole predefinite)

ITER DA SEGUIRE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVAZIONE

  • 1) Il soggetto responsabile (SR) inoltra il progetto preliminare al gestore di rete e chiede la connessione alla rete (ev. servizio di scambio).
  • 2) Ad impianto ultimato, SR comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete.
  • 3) Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, SR - pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti - è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa, insieme alla documentazione finale di entrata in esercizio dell’impianto.
  • 4) Entro i successivi 60 giorni GSE verifica il rispetto delle disposizioni del DM e comunica a SR la tariffa riconosciuta.
  • 5) GSE predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra SR e GSE, anche relative al premio sul risparmio energetico.

VALORE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE

La tariffa incentivante dell’impianto è determinata in funzione della classe di potenza, della tipologia dell’impianto (grado d’integrazione) e dell’anno di entrata in esercizio dell’impianto (decresce nel tempo). La tariffa può essere incrementata del 5 % in casi particolari codificati nell’articolo 6, comma 4.

La tariffa può essere incrementata fino ad un massimo del 30 % a titolo di premio per l’efficienza energetica.

INCENTIVO RICONOSCIUTO ALL’ENERGIA PRODOTTA

Tariffe (€ / kWh) per impianti in esercizio entro il 31 dicembre 2009 (Art. 6)

Potenza nominale dell’impianto
P (kW)
Non integrato Parzialmente integrato Integrato
1 > P < 3 0,392 0,431 0,480
3 > P < 20 0,372 0,412 0,451
P > 20 0,353 0,392 0,431

INCREMENTO DEL 5% DELLE TARIFFE INCENTIVANTI

L’incremento vale:
per impianti non integrati, ricadenti nelle righe B e C (maggiori di 3 kW), il cui SR acquisisce – per l’impianto fotovoltaico - il titolo di autoproduttore ai sensi del Dlgs n.79/1999;

per impianti il cui SR è una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica;

per impianti integrati in superfici esterne di involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

per impianti il cui SR è un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

I suddetti incrementi non sono tra loro cumulabili

VARIAZIONE DELLE TARIFFE NEL TEMPO

L’energia prodotta dagli impianti FTV ha diritto all’incentivazione per un periodo di 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti (tariffe anni 2007 e 2008 riportate nel DM).

Le tariffe, per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, saranno decurtate del 2 % rispetto al valore di riferimento degli anni 2007 e 2008, per ciascuno degli anni successivi al 2008.

Il valore della tariffa è costante in moneta corrente per tutto il periodo dell’incentivazione.

Con successivi decreti (a partire dal 2009) MSE e MATT provvederanno ad aggiornare il quadro delle tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 2010.

PREMIO PER L’USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA

  • 1) Il premio, per gli impianti fino a 20 kW operanti in regime di scambio sul posto, consiste in una maggiorazione della tariffa riconosciuta all’impianto, pari alla metà della percentuale di riduzione dell’indice di prestazione energetica conseguita nell’unità immobiliare alimentata dall’impianto (riduzione di almeno il 10%; premio massimo pari al 30%).
  • 2) La realizzazione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico già ridotto rinnova il diritto al premio; resta valido il limite massimo complessivo del 30%.
  • 3) Il premio compete nella misura del 30% della tariffa base nel caso di unità immobiliari o edifici completati successivamente all’entrata in vigore del decreto, qualora conseguano un indice di prestazione energetica dell’edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C del Dlgs 192/2005).
  • Maggiori informazioni sul sito: www.gsel.it
  • Numero verde: 800.16.16.16